Un chiarimento "tecnico" sul Comitato dei Garanti

Vorrei fornire qualche chiarimento “tecnico”, che forse, al punto in cui è giunta la discussione, non guasta, per evitare ulteriori equivoci.

Secondo il vecchio Statuto del PLI, la materia del Comitato dei Garanti era regolata dall’art. 15, per il quale la competenza alla loro elezione era del Consiglio Nazionale e non del Congresso.

Ed in effetti, il Comitato dei Garanti è stato eletto a scrutinio segreto, nella sua attuale composizione, dal Consiglio Nazionale del 13 giugno 2009.

Il nuovo Statuto, nel testo definitivo approvato il 05.03.2011, ha prima confermato (art. 18, comma 2) che il Comitato dei Garanti è eletto dal Consiglio Nazionale, ed ha poi stabilito, all’art. 36, comma 1, che “All’atto dell’approvazione del presente Statuto tutti gli organi eletti nella vigenza del precedente Statuto resteranno regolarmente in carica fino alla loro naturale scadenza, ed assumono anche i nuovi compiti eventualmente loro affidati dal presente Statuto”.

Quanto poi alla presunta incompatibilità dei Garanti ad assumere la qualifica di delegati congressuali, che nel vecchio Statuto non era prevista perché tutti gli iscritti (e quindi anche i garanti del passato), erano automaticamente congressisti, devo dire che, purtroppo, questi ultimi venti anni hanno fatto dimenticare a quasi tutti l'”a,b,c”, della vita dei partiti, e specificatamente del Partito Liberale Italiano.

Per fare chiarezza sul diritto statutario dei Garanti a partecipare attivamente al Congresso, e ciò anche nel caso in cui non siano già delegati, basta fare riferimento al vigente Statuto del Partito, il cui art. 10, comma 12, lettera c) stabilisce  che “Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano: ……………………………………….. c) membri del Comitato dei Garanti”.

E proprio in ragione di ciò, la lettera di convocazione del Congresso del 20 gennaio 2012, a firma del Presidente Scognamiglio, è stata indirizzata anche al Comitato dei Garanti, mentre nel memorandum allegato a tale lettera (ancora a firma del Presidente Scognamiglio) si rammenta in particolare che “ai sensi dell’art. 10.12 dello Statuto, qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano: ……….. c) membri del Comitato dei Garanti”.

Il che chiaramente significa che i Garanti possono anche essere delegati, se eletti in una delle assemblee provinciali a tal fine convocate.

Ne consegue che l’incompatibilità prevista dallo Statuto (art. 18.4) non può che riferirsi agli “incarichi direttivi”.

E ciò in conformità con ciò che stabilivano gli Statuti del PLI che si sono succeduti nel tempo, rispetto a cui il PLI di oggi si pone in perfetta continuità, come espressamente stabilito all’art. 1, comma 3 del vigente Statuto, laddove si stabilisce che “Il Partito si pone in continuità politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del luglio 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionali la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso”.

Per memoria di chi non l’ha mai avuta e/o di chi l’ha persa, rammento che negli Statuti di allora era previsto che:

a)      i Probiviri Provinciali erano incompatibili con la Direzione Provinciale, e che i Probiviri Nazionali erano incompatibili con la Direzione Centrale e col Consiglio Nazionale (come rispettivamente sancivano gli art.li 56.1 e 57.1, dello Statuto del 1979, e gli art.li 52.1 e 53.1, dello Statuto del 1991); tale incompatibilità corrisponde a quella prevista nell’attuale Statuto con riferimento agli incarichi (sottinteso “direttivi”);

b)      il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionali, qualora non fosse delegato, partecipava di diritto al Congresso Nazionale (art. 14,f. Statuto 1979 e 14.f. Statuto  1991), ed era addirittura componente a pieno titolo del Consiglio Nazionale (art. 16.2.d. Statuto 1979, e art. 21.2.d. Statuto 1991); allora la partecipazione al Congresso (qualora non fosse già delegato) era allora limitata al solo Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri Nazionali (essendo allora il Collegio piuttosto pletorico: 11 effettivi e 7 supplenti), mentre nello Statuto vigente è stata estesa a tutti i Garanti (proprio perché che oggi sono soltanto tre).

Ovviamente, nulla esclude poi che i Garanti, per ragioni esclusivamente personali, preferiscano non partecipare al Congresso in qualità di delegati; ma questa scelta è assolutamente personale e, quale che essa sia, non è sindacabile, né sul piano etico, né sul piano politico, né sul piano statutario, essendo anzi evidente che è proprio lo Statuto (quello, di ora, quello di prima, e quelli di prima ancora) a richiedere la loro partecipazione attiva al Congresso.

Spero proprio che questo chiarimento serva a sgombrare il campo da un argomento polemico che non ha alcuna ragion d’essere.

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