TAXI/NCC La legge 21/92 va ammodernata

TAXI/NCC La legge 21/92 va ammodernata

Buongiorno a tutti,
da oggi mi metto a lavorare su un testo di proposta di legge, che poi vedrò come trattare durante l’attività legislativa, per superare i problemi che, nel settore del trasporto pubblico non di linea, stanno nascendo a causa dello sviluppo tecnologico.
Consiglio a tutti la lettura di questo Paper dell’Istituto Bruno Leoni, che fa una disamina a mio avviso completa, del problema del settore.
I servizi di TAXI (art. 2 L. 21/92) e il servizio NCC (art. 3 L. 21/92) in origine, quando la norma fu scritta, vennero pensati divisi, ad ognuno competevano oneri, adempimenti e obblighi diversi, ad ognuno spettava un compito ben preciso. I TAXI integrati nel servizio pubblico, avevano, e hanno tutt’ora, obblighi di garanzia del servizio da loro offerto, tariffe regolamentate e necessità di una licenza per poter operare. Possono venire chiamati tramite radiotaxi, nelle piazzole di sosta, oppure per strada con un cenno e sono esenti dalla scontrinatura. Il servizio NCC invece è un servizio a prenotazione, che non deve rispettare alcun obbligo di garanzia di servizio ed è soggetto alle regole del mercato e per il suo esercizio serve esclusivamente una autorizzazione. Non si può fermare un NCC per strada ed a ogni corsa corrisponde un contratto di trasporto, per cui va emessa ricevuta fiscale o fattura.
La tecnologia oggi consente di prenotare un TAXI come fosse un servizio di NCC e di chiamare un NCC come se fosse un TAXI. I RadioTAXI e le applicazioni su smartphone, hanno eliminato quasi del tutto questo confine. Il problema nasce dal fatto che i due servizi operano secondo regole diverse e che l’invasione di campo crea fenomeni di concorrenza sleale tra di loro.
Per quanto concerne la licenza e le autorizzazioni, la legge stabili nel comune l’ente erogatore e regolatore, in quanto si pensava avesse contezza della domanda e dell’offerta presente nel suo territorio. Le restrizioni territoriali contenute nella legge però, hanno creato fenomini per il quale un TAXI non può uscire dai confini comunali se non con accordi tra gli enti, mentre gli NCC possono prendere una autorizzazione in un comune ed esercitare in un altro. A fronte di questi problemi negli anni sono stati presi provvedimenti alquanto discutibili e anticoncorrenziali, come ad esempio il ritorno in rimessa per il noleggio con conducente, che causa non pochi problemi di natura logistica e ambientale, inserito per limitare l’operatività degli stessi nell’ambito del comune di appartenza. Queste norme sono state bloccate da tutti i governi succedutisi, subordinandone l’entrata in vigore a un decreto ministeriale mai emanato, secondo termini via via prorogati.
Le tariffe fisse per il servizio TAXI furono pensate in ragione del fatto che dovevano e devono garantire un servizio pubblico, così che anche in caso di eventi atmosferici particolari o scioperi, erogassero un servizio a prezzo calmierato, in continuità con gli altri servizi di trasporto pubblico locale.
Con l’arrivo, inoltre, dei servizi di condivisione quali Car pooling e Car sharing, i servizi offerti, portano necessariamente ad un ripensamento dell’intero settore. Ad oggi non sono espressamente regolamentati nel nostro ordinamento, anche se possono trtovare nel codice civile le norme necessarie al loro funzionamento.
Sul tema mi sono speso diverse volte. Ho mandato alle autorità garanti una lettera, per sollevare la questione di Uber, ho redatto una interrogazione in merito alla mancata emanazione del decreto ministeriale contro l’abusivismo di cui vi parlavo prima e mi sono espresso negativamente nel Milleproroghe alla proroga ulteriore del termine di emanazione. Ho condiviso da ultimo le parole dell’autorità dei trasporti espresse per rimarcare come l’illegittimità dipenda da come la piattaforma di Uber viene usata.
Ivan Catalano
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