Statuto del PLI la nuova bozza. Commenta e suggerisci le tue idee

Di seguito viene pubblicata la bozza del nuovo statuto del PLI corretta e proposta da Angelo Caniglia Coordinatore Organizzativo del PLI. Invitiamo tutti quanti a commentare e a inviarci idee per la stesura definitiva.

 

STATUTO  DEL  PARTITO  LIBERALE

ART. 1

Il Partito Liberale Italiano è un’associazione politica senza fine di lucro, che propone l’affermazione dei principi di libertà quale supremo regolatore dei rapporti tra gli uomini.

 

ART. 2

Il Partito Liberale Italiano di seguito denominato semplicemente “partito”, fa proprie le enunciazioni programmatiche del MANIFESTO DI OXFORD 1947, della DICHIARAZIONE DI OXFORD 1967 e  dell’APPELLO DI ROMA approvati dall’Internazionale Liberale.

 

ART. 3

Per il conseguimento dei fini statutari il Partito:

 

promuove iniziative politiche ed elettorali;

elabora e propone norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;

istituisce centri di studio, documentazione e ricerca;

stabilisce rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;       

cura anche direttamente la redazione e la diffusione di pubblicazioni   periodiche  e notiziari;

promuove  o partecipa ad ogni altro tipo di manifestazione che  possa contribuire all’affermazione dei  principi  di libertà in ogni attività pubblica  e privata.

 

ART.  4

Iscrizioni:

 

– al partito possono iscriversi i cittadini  ed  i soggetti di cui all’art. 6, che ne condividono le finalità e ne  accettino   lo  Statuto; 

– la  richiesta  di iscrizione, corredata  dai dati anagrafici ( a termine di legge)  e da  altra informazione, sottoscritta dal richiedente, va presentata al circolo di appartenenza o trasmessa all’Ufficio centrale per il tesseramento  Segreteria  Nazionale, insieme  con la ricevuta  o  con gli estremi del versamento  della quota sociale per  l’anno in corso; 

– l’ufficio centrale trasmette i nominativi al circolo di appartenenza, o, in assenza alle Direzioni Provinciali. 

– nei Comuni al di sopra di 15.000 abitanti possono essere creati più circoli che eleggono l’unione comunale. 

– entro 60 giorni, ogni socio può opporsi a nuove domande di iscrizione con istanza motivata rivolta al Presidente del Circolo di appartenenza  o anche in seconda istanza alla Direzione Nazionale, che decide inappellabilmente.

– possono iscriversi collettivamente le fondazioni, i circoli e le associazioni (anche sindacali), d’ispirazione liberale secondo le modalità ed i limiti posti da un regolamento che verrà approvato dal Consiglio Nazionale;

– la Direzione Nazionale, fissa  l’ammontare della quota d’iscrizione annuale che i soci sono tenuti a versare; 

– le quote possono essere fissate in misura differenziata per i soci collettivi ed uguali per i soci individuali; 

– il mancato versamento della quota annuale, decorso l’anno solare cui la quota stessa si riferisce, dopo un sollecito telefonico e per iscritto, può determinare la cancellazione dei soci per morosità, su deliberazione della Direzione di appartenenza o quella Nazionale.

 

ART. 5

Organi Nazionali del Partito:

 

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

la Direzione Nazionale;

il Presidente d’Onore;

il Presidente Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Presidente del Consiglio Nazionale;

il Coordinatore Nazionale Organizzativo

il Tesoriere;

il Comitato dei Garanti;

il Segretario Nazionale della gioventù;

il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile;

 

ART. 6

Congresso Nazionale:

 

– il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente del Partito, su proposta della Direzione e deliberazione del Consiglio Nazionale, almeno ogni due anni e fissa le linee politiche generali del Partito; 

– la Direzione Nazionale dopo aver suggerito la data del Congresso Nazionale, si presenta dimissionaria al Consiglio stesso, che fissa la data congressuale e lascia in carica il Segretario Nazionale per l’ordinaria attività; 

– il Consiglio Nazionale elegge tra gli iscritti un comitato organizzatore di tre membri per traghettare il Partito al Congresso;

– al Congresso Nazionale partecipano tutti i soci in regola con le quote associative e avranno diritto di voto e facoltà di parola; 

– le  mozioni politiche devono essere presentate entro le ore 12,00 del secondo giorno congressuale; se ciò dovesse avvenire, verranno escluse quelle presentate in ritardo; 

– al Congresso si possono presentare una o più mozione politiche con  liste collegate; in caso di pluralità di liste, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Nazionale pari al 60% va alla lista che totalizza il maggior numero dei voti, e, la divisione proporzionale della rimanente percentuale alle altre;

– il Congresso, prima dell’inizio dei lavori,  nomina il Presidente del Congresso ed il comitato di presidenza; 

– il Congresso nomina il comitato verifica poteri, composto da tre iscritti; 

– possono essere invitate, con facoltà di prendere la parola, personalità del mondo politico, culturale e socio economico, anche non iscritte al Partito purchè opportunamente invitate;

– il Presidente d’Onore, il Presidente del Partito, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, i vice presidenti e segretari, vengono eletti dal Congresso; il coordinatore nazionale del Movimento Femminile ed il Segretario Nazionale della gioventù liberale sono eletti dai propri congressi;

 

ART. 7

Consiglio Nazionale:

 

– la data del primo Consiglio Nazionale viene stabilita dal Congresso;

– è convocato dal Presidente del Partito su deliberazione della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;

– il Consiglio Nazionale, oltre quelli di diritto, è composto da 25 a 60 degli iscritti; è eletto  da tutti gli iscritti partecipanti al Congresso Nazionale; si vota come meglio descritto nell’art. 12 commi 9-10-11-12

– il Presidente del Consiglio Nazionale, il Comitato dei Garanti, sono eletti dal Consiglio Nazionale con votazione per scrutinio segreto a maggioranza dei presenti o in forma palese verbalizzando i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti; 

– il presidente del Consiglio Nazionale dovrà verificare le presenze ed annotare il nome degli assenti; il consigliere nazionale che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale, senza giustificato motivo,  viene dichiarato decaduto;

– i consiglieri nazionali, in caso di dimissioni o comunque quando cessano dalla carica per altri motivi, sono sostituiti temporaneamente  dal Consiglio Nazionale che elegge pro-tempore un sostituto a scrutinio segreto.

– al primo Consiglio Nazionale successivo al 31/12, il Tesoriere ed i Revisori Contabili, dovranno presentare il bilancio annuale  ed i suoi allegati. 

 

ART. 8

Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale:

 

a) il Presidente d’Onore, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Presidente del Comitato dei Garanti, , i Vice Segretari Nazionali, il Capo della Segreteria, il presidente del Comitato dei Garanti, il Segretario Nazionale della Gioventù, il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile ed i  Segretari Regionali.

b) gli iscritti al Partito che all’atto della convocazione del Congresso o successivamente fanno parte del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo, dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, oppure i Sindaci di Comuni Capoluogo di provincia;

c) il rappresentante dei soggetti collettivi iscritti al Partito;

 

ART. 9

Direzione Nazionale:

 

la Direzione Nazionale, principale organo politico decisionale che attua i deliberati del Congresso Nazionale, è composta da 9 sino a 15 membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua costituzione; il Consiglio Nazionale terrà conto dei voti espressi da ciascuna lista e nominerà gli iscritti che hanno preso più voti;

 

ART. 10

Fanno parte di diritto:

 

 il Presidente d’Onore ed il Presidente del Partito, il Presidente del Consiglio Nazionale,  il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed il Tesoriere. Ne è altresì parte  il Presidente del Comitato dei Garanti, il Capo della Segreteria Politica, il Vice Presidente, i Vice Segretari, il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile  ed il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale; 

 

 

ART. 11

Attribuzioni, poteri e limitazioni:

 

– il Presidente convoca la Direzione Nazionale e concorda la data con il Segretario;

– il Segretario Nazionale  può attribuire incarichi nazionali di settore; 

– La Direzione Nazionale o il Segretario Nazionale,  non possono modificare i deliberati del Consiglio Nazionale e la linea politica scaturita al Congresso Nazionale, in difetto, o si dimette o viene dimessa/o dalla maggioranza degli eletti al Consiglio Nazionale; 

– il componente eletto alla Direzione Nazionale che non partecipa a tre riunione consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto ed il Consiglio Nazionale elegge il sostituto a scrutinio segreto o in forma palese purchè si annotino in un verbale il numero dei votanti, quelli che sono favorevoli sul nome prescelto o suggerito, i contrari e gli astenuti;

 

ART. 12

Rappresentanza:

 

– il Presidente d’Onore rappresenta l’unità del Partito; 

– il Presidente del Partito presiede la Direzione Nazionale e ne ha la rappresentanza legale;

– il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Nazionale, è responsabile della stesura dei verbali e ne è il custode;

– il Segretario Nazionale  ha la rappresentanza politica e dallo stesso dipendono gli uffici del partito;

– i vice Presidenti  ed i vice Segretari vengono scelti dal Presidente e dal Segretario;

ART. 13

Organi periferici:

 

Circolo;

Unione Comunale;

Direzione Provinciale;

Direzione Regionale

 

– il Partito promuove o riconosce, quali organi periferici, strutture territoriali autonome definiti “Circoli Liberali a livello Comunale”; 

– per la formazione di un Circolo occorrono un minimo di 5 iscritti; 

– nei comuni con più di 15.000 abitanti  possono formarsi più Circoli i quali, su iniziativa degli organi territoriali superiori o della Direzione Nazionale, dovranno dare vita ad una Unione Comunale a cui sarà affidata la rappresentanza del Partito nella città; 

– ai Circoli ed alle Unioni Comunali è preposto un coordinamento direttivo, eletto dai soci che vi appartengono, garantendo, in caso di pluralità di liste, la  maggioranza assoluta dei membri, pari al 60% a quella che ha totalizzato il maggior numero di voti e la divisione proporzionale della  rimanente percentuale alle altre liste; 

– il comitato direttivo elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario; spetta al comitato direttivo l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento delle rispettive strutture; 

– a livello Provinciale l’organo rappresentativo del Partito è la Direzione Provinciale che eletta con la partecipazione di tutti gli iscritti della provincia, su convocazione, della Direzione uscente, o, nel caso di nuova costituzione  dall’organo superiore regionale o dalla Direzione Nazionale; 

– valgono per questo organo le modalità definite per l’elezioni dei circoli e delle unioni comunali; 

– le Direzioni Provinciali eleggono al loro interno un Presidente ed un Segretario che ne ha la rappresentanza legale e politica;

– alle assemblee elettive comunali e provinciali hanno diritto di voto tutti gli iscritti senza possibilità di delega che hanno rinnovato la tessera entro  20 giorni antecedenti la data stabilita per l’assemblea  congressuale; 

– altresì vi partecipano tutti coloro che il giorno prima della data assembleare stabilita  si sono iscritti al partito, costoro avranno diritto di parola ma non diritto di voto; per manifestare questo ultimo diritto la iscrizione deve  avvenire  30 giorni prima della data stabilita dell’assemblea congressuale; 

– le mozioni e le liste  collegate, perché siano valide, devono essere presentate a fine giornata del primo giorno congressuale o comunque il giorno e l’ora che stabilirà di volta in volta il comitato di presidenza;

 – a livello regionale il Partito è rappresentato dalla Direzione Regionale;

– il congresso regionale si svolgerà con gli stessi criteri e modalità del congresso nazionale;

– viene eletta dagli iscritti ed è convocata solo per la prima volta dalla Direzione Nazionale; 

– alla Direzione Regionale  partecipano di diritto tutti i segretari provinciali, i parlamentari, i consiglieri regionali, il segretario regionale della gioventù liberale ed il coordinatore regionale del movimento femminile; 

– i  congressi periferici dovranno aver luogo dopo  30 – 90 giorni  il Congresso Nazionale.

 

ART. 14

Comitato verifica poteri:

 

– il comitato verifica poteri deve essere eletto a fine giornata dibattimentale del primo giorno congressuale e allo stesso deve essere messo a disposizione l’elenco e le relative  schede degli iscritti 

– al sopracitato  elenco sarà allegato il verbale dei sindaci revisori attestante l’avvenuto versamento delle iscrizioni al Partito; 

– al comitato verifica poteri ed al comitato organizzatore il Congresso spetta organizzare i seggi elettorali e le modalità per le votazioni;  

 

ART. 15

Movimento femminile:

 

la coordinatrice  Nazionale del Movimento Femminile è  eletta, la prima volta al Congresso Nazionale a maggioranza fra le donne presenti ed iscritte al partito, le successive volte dal proprio Congresso Nazionale: – spetta al comitato nazionale l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento della struttura. 

 

ART. 16

G.L.I.:

 

– Il Segretario Nazionale della GLI è eletto, la prima volta al Congresso Nazionale, a maggioranza fra i giovani ( dai 16 ai  35 anni) presenti ed iscritti al Partito, le successive volte dal proprio Congresso Nazionale; – spetta al comitato nazionale l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento della struttura. 

 

ART. 17

Tesoriere:

 

il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale ed ha la responsabilità amministrativa del Partito; 

– collabora con il Tesoriere un Collegio Revisori dei Conti, eletto dal Consiglio Nazionale comprendente tre membri effettivi e tre supplenti.

 

ART. 18

Comitato dei Garanti:

 

– il Comitato dei Garanti è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito che abbiano esperienza politica, amministrativa e giuridica e che abbiano almeno 40 anni d’età; 

– l’appartenenza al Comitato dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica interna al Partito; 

– il comitato deve giudicare eventuali controversie, tentare la pacificazione tra le parti ed eventualmente 

assumere delle determinazioni.

– il comitato dovrà  riunirsi almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori congressuali se vi sono delle controversie da discutere ed appianare; 

 

ART.19 

Cooptazioni al Consiglio e Direzione Nazionale:

 

il componente della Direzione dichiarato decaduto viene cooptato; il sostituto viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei presenti;

il componente del Consiglio Nazionale dichiarato decaduto viene cooptato; il sostituto viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.

la Regione che alle elezione politiche nazionali conseguirà  almeno l’1,5 % dei voti validi, avrà diritto di cooptare il candidato più suffragato nel Consiglio Nazionale che si andrà ad aggiungere al numero stabilito;  

la Regione che iscriverà più di 120 soci  avrà diritto a  cooptare  nel Consiglio Nazionale un nominativo della provincia con più iscritti che si andrà ad aggiungere al numero stabilito;  

 

ART. 20

Modifiche Statutarie:

 

eventuali modifiche dello Statuto sono di competenza del Congresso Nazionale, che vi provvede con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli iscritti presenti.

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