Statuto del PLI la nuova bozza. Commenta e suggerisci le tue idee
Di seguito viene pubblicata la bozza del nuovo statuto del PLI corretta e proposta da Angelo Caniglia Coordinatore Organizzativo del PLI. Invitiamo tutti quanti a commentare e a inviarci idee per la stesura definitiva.
STATUTO DEL PARTITO LIBERALE
ART. 1
Il Partito Liberale Italiano è un’associazione politica senza fine di lucro, che propone l’affermazione dei principi di libertà quale supremo regolatore dei rapporti tra gli uomini.
ART. 2
Il Partito Liberale Italiano di seguito denominato semplicemente “partito”, fa proprie le enunciazioni programmatiche del MANIFESTO DI OXFORD 1947, della DICHIARAZIONE DI OXFORD 1967 e dell’APPELLO DI ROMA approvati dall’Internazionale Liberale.
ART. 3
Per il conseguimento dei fini statutari il Partito:
promuove iniziative politiche ed elettorali;
elabora e propone norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
istituisce centri di studio, documentazione e ricerca;
stabilisce rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
cura anche direttamente la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;
promuove o partecipa ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all’affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata.
ART. 4
Iscrizioni:
– al partito possono iscriversi i cittadini ed i soggetti di cui all’art. 6, che ne condividono le finalità e ne accettino lo Statuto;
– la richiesta di iscrizione, corredata dai dati anagrafici ( a termine di legge) e da altra informazione, sottoscritta dal richiedente, va presentata al circolo di appartenenza o trasmessa all’Ufficio centrale per il tesseramento Segreteria Nazionale, insieme con la ricevuta o con gli estremi del versamento della quota sociale per l’anno in corso;
– l’ufficio centrale trasmette i nominativi al circolo di appartenenza, o, in assenza alle Direzioni Provinciali.
– nei Comuni al di sopra di 15.000 abitanti possono essere creati più circoli che eleggono l’unione comunale.
– entro 60 giorni, ogni socio può opporsi a nuove domande di iscrizione con istanza motivata rivolta al Presidente del Circolo di appartenenza o anche in seconda istanza alla Direzione Nazionale, che decide inappellabilmente.
– possono iscriversi collettivamente le fondazioni, i circoli e le associazioni (anche sindacali), d’ispirazione liberale secondo le modalità ed i limiti posti da un regolamento che verrà approvato dal Consiglio Nazionale;
– la Direzione Nazionale, fissa l’ammontare della quota d’iscrizione annuale che i soci sono tenuti a versare;
– le quote possono essere fissate in misura differenziata per i soci collettivi ed uguali per i soci individuali;
– il mancato versamento della quota annuale, decorso l’anno solare cui la quota stessa si riferisce, dopo un sollecito telefonico e per iscritto, può determinare la cancellazione dei soci per morosità, su deliberazione della Direzione di appartenenza o quella Nazionale.
ART. 5
Organi Nazionali del Partito:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
la Direzione Nazionale;
il Presidente d’Onore;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Presidente del Consiglio Nazionale;
il Coordinatore Nazionale Organizzativo
il Tesoriere;
il Comitato dei Garanti;
il Segretario Nazionale della gioventù;
il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile;
ART. 6
Congresso Nazionale:
– il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente del Partito, su proposta della Direzione e deliberazione del Consiglio Nazionale, almeno ogni due anni e fissa le linee politiche generali del Partito;
– la Direzione Nazionale dopo aver suggerito la data del Congresso Nazionale, si presenta dimissionaria al Consiglio stesso, che fissa la data congressuale e lascia in carica il Segretario Nazionale per l’ordinaria attività;
– il Consiglio Nazionale elegge tra gli iscritti un comitato organizzatore di tre membri per traghettare il Partito al Congresso;
– al Congresso Nazionale partecipano tutti i soci in regola con le quote associative e avranno diritto di voto e facoltà di parola;
– le mozioni politiche devono essere presentate entro le ore 12,00 del secondo giorno congressuale; se ciò dovesse avvenire, verranno escluse quelle presentate in ritardo;
– al Congresso si possono presentare una o più mozione politiche con liste collegate; in caso di pluralità di liste, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Nazionale pari al 60% va alla lista che totalizza il maggior numero dei voti, e, la divisione proporzionale della rimanente percentuale alle altre;
– il Congresso, prima dell’inizio dei lavori, nomina il Presidente del Congresso ed il comitato di presidenza;
– il Congresso nomina il comitato verifica poteri, composto da tre iscritti;
– possono essere invitate, con facoltà di prendere la parola, personalità del mondo politico, culturale e socio economico, anche non iscritte al Partito purchè opportunamente invitate;
– il Presidente d’Onore, il Presidente del Partito, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, i vice presidenti e segretari, vengono eletti dal Congresso; il coordinatore nazionale del Movimento Femminile ed il Segretario Nazionale della gioventù liberale sono eletti dai propri congressi;
ART. 7
Consiglio Nazionale:
– la data del primo Consiglio Nazionale viene stabilita dal Congresso;
– è convocato dal Presidente del Partito su deliberazione della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
– il Consiglio Nazionale, oltre quelli di diritto, è composto da 25 a 60 degli iscritti; è eletto da tutti gli iscritti partecipanti al Congresso Nazionale; si vota come meglio descritto nell’art. 12 commi 9-10-11-12
– il Presidente del Consiglio Nazionale, il Comitato dei Garanti, sono eletti dal Consiglio Nazionale con votazione per scrutinio segreto a maggioranza dei presenti o in forma palese verbalizzando i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti;
– il presidente del Consiglio Nazionale dovrà verificare le presenze ed annotare il nome degli assenti; il consigliere nazionale che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto;
– i consiglieri nazionali, in caso di dimissioni o comunque quando cessano dalla carica per altri motivi, sono sostituiti temporaneamente dal Consiglio Nazionale che elegge pro-tempore un sostituto a scrutinio segreto.
– al primo Consiglio Nazionale successivo al 31/12, il Tesoriere ed i Revisori Contabili, dovranno presentare il bilancio annuale ed i suoi allegati.
ART. 8
Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale:
a) il Presidente d’Onore, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Presidente del Comitato dei Garanti, , i Vice Segretari Nazionali, il Capo della Segreteria, il presidente del Comitato dei Garanti, il Segretario Nazionale della Gioventù, il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile ed i Segretari Regionali.
b) gli iscritti al Partito che all’atto della convocazione del Congresso o successivamente fanno parte del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo, dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, oppure i Sindaci di Comuni Capoluogo di provincia;
c) il rappresentante dei soggetti collettivi iscritti al Partito;
ART. 9
Direzione Nazionale:
la Direzione Nazionale, principale organo politico decisionale che attua i deliberati del Congresso Nazionale, è composta da 9 sino a 15 membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua costituzione; il Consiglio Nazionale terrà conto dei voti espressi da ciascuna lista e nominerà gli iscritti che hanno preso più voti;
ART. 10
Fanno parte di diritto:
il Presidente d’Onore ed il Presidente del Partito, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed il Tesoriere. Ne è altresì parte il Presidente del Comitato dei Garanti, il Capo della Segreteria Politica, il Vice Presidente, i Vice Segretari, il Coordinatore Nazionale del Movimento Femminile ed il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale;
ART. 11
Attribuzioni, poteri e limitazioni:
– il Presidente convoca la Direzione Nazionale e concorda la data con il Segretario;
– il Segretario Nazionale può attribuire incarichi nazionali di settore;
– La Direzione Nazionale o il Segretario Nazionale, non possono modificare i deliberati del Consiglio Nazionale e la linea politica scaturita al Congresso Nazionale, in difetto, o si dimette o viene dimessa/o dalla maggioranza degli eletti al Consiglio Nazionale;
– il componente eletto alla Direzione Nazionale che non partecipa a tre riunione consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto ed il Consiglio Nazionale elegge il sostituto a scrutinio segreto o in forma palese purchè si annotino in un verbale il numero dei votanti, quelli che sono favorevoli sul nome prescelto o suggerito, i contrari e gli astenuti;
ART. 12
Rappresentanza:
– il Presidente d’Onore rappresenta l’unità del Partito;
– il Presidente del Partito presiede la Direzione Nazionale e ne ha la rappresentanza legale;
– il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Nazionale, è responsabile della stesura dei verbali e ne è il custode;
– il Segretario Nazionale ha la rappresentanza politica e dallo stesso dipendono gli uffici del partito;
– i vice Presidenti ed i vice Segretari vengono scelti dal Presidente e dal Segretario;
ART. 13
Organi periferici:
Circolo;
Unione Comunale;
Direzione Provinciale;
Direzione Regionale
– il Partito promuove o riconosce, quali organi periferici, strutture territoriali autonome definiti “Circoli Liberali a livello Comunale”;
– per la formazione di un Circolo occorrono un minimo di 5 iscritti;
– nei comuni con più di 15.000 abitanti possono formarsi più Circoli i quali, su iniziativa degli organi territoriali superiori o della Direzione Nazionale, dovranno dare vita ad una Unione Comunale a cui sarà affidata la rappresentanza del Partito nella città;
– ai Circoli ed alle Unioni Comunali è preposto un coordinamento direttivo, eletto dai soci che vi appartengono, garantendo, in caso di pluralità di liste, la maggioranza assoluta dei membri, pari al 60% a quella che ha totalizzato il maggior numero di voti e la divisione proporzionale della rimanente percentuale alle altre liste;
– il comitato direttivo elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario; spetta al comitato direttivo l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento delle rispettive strutture;
– a livello Provinciale l’organo rappresentativo del Partito è la Direzione Provinciale che eletta con la partecipazione di tutti gli iscritti della provincia, su convocazione, della Direzione uscente, o, nel caso di nuova costituzione dall’organo superiore regionale o dalla Direzione Nazionale;
– valgono per questo organo le modalità definite per l’elezioni dei circoli e delle unioni comunali;
– le Direzioni Provinciali eleggono al loro interno un Presidente ed un Segretario che ne ha la rappresentanza legale e politica;
– alle assemblee elettive comunali e provinciali hanno diritto di voto tutti gli iscritti senza possibilità di delega che hanno rinnovato la tessera entro 20 giorni antecedenti la data stabilita per l’assemblea congressuale;
– altresì vi partecipano tutti coloro che il giorno prima della data assembleare stabilita si sono iscritti al partito, costoro avranno diritto di parola ma non diritto di voto; per manifestare questo ultimo diritto la iscrizione deve avvenire 30 giorni prima della data stabilita dell’assemblea congressuale;
– le mozioni e le liste collegate, perché siano valide, devono essere presentate a fine giornata del primo giorno congressuale o comunque il giorno e l’ora che stabilirà di volta in volta il comitato di presidenza;
– a livello regionale il Partito è rappresentato dalla Direzione Regionale;
– il congresso regionale si svolgerà con gli stessi criteri e modalità del congresso nazionale;
– viene eletta dagli iscritti ed è convocata solo per la prima volta dalla Direzione Nazionale;
– alla Direzione Regionale partecipano di diritto tutti i segretari provinciali, i parlamentari, i consiglieri regionali, il segretario regionale della gioventù liberale ed il coordinatore regionale del movimento femminile;
– i congressi periferici dovranno aver luogo dopo 30 – 90 giorni il Congresso Nazionale.
ART. 14
Comitato verifica poteri:
– il comitato verifica poteri deve essere eletto a fine giornata dibattimentale del primo giorno congressuale e allo stesso deve essere messo a disposizione l’elenco e le relative schede degli iscritti
– al sopracitato elenco sarà allegato il verbale dei sindaci revisori attestante l’avvenuto versamento delle iscrizioni al Partito;
– al comitato verifica poteri ed al comitato organizzatore il Congresso spetta organizzare i seggi elettorali e le modalità per le votazioni;
ART. 15
Movimento femminile:
la coordinatrice Nazionale del Movimento Femminile è eletta, la prima volta al Congresso Nazionale a maggioranza fra le donne presenti ed iscritte al partito, le successive volte dal proprio Congresso Nazionale: – spetta al comitato nazionale l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento della struttura.
ART. 16
G.L.I.:
– Il Segretario Nazionale della GLI è eletto, la prima volta al Congresso Nazionale, a maggioranza fra i giovani ( dai 16 ai 35 anni) presenti ed iscritti al Partito, le successive volte dal proprio Congresso Nazionale; – spetta al comitato nazionale l’elaborazione di norme regolamentari ed elettorali interne per il funzionamento della struttura.
ART. 17
Tesoriere:
il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale ed ha la responsabilità amministrativa del Partito;
– collabora con il Tesoriere un Collegio Revisori dei Conti, eletto dal Consiglio Nazionale comprendente tre membri effettivi e tre supplenti.
ART. 18
Comitato dei Garanti:
– il Comitato dei Garanti è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito che abbiano esperienza politica, amministrativa e giuridica e che abbiano almeno 40 anni d’età;
– l’appartenenza al Comitato dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica interna al Partito;
– il comitato deve giudicare eventuali controversie, tentare la pacificazione tra le parti ed eventualmente
assumere delle determinazioni.
– il comitato dovrà riunirsi almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori congressuali se vi sono delle controversie da discutere ed appianare;
ART.19
Cooptazioni al Consiglio e Direzione Nazionale:
il componente della Direzione dichiarato decaduto viene cooptato; il sostituto viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei presenti;
il componente del Consiglio Nazionale dichiarato decaduto viene cooptato; il sostituto viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
la Regione che alle elezione politiche nazionali conseguirà almeno l’1,5 % dei voti validi, avrà diritto di cooptare il candidato più suffragato nel Consiglio Nazionale che si andrà ad aggiungere al numero stabilito;
la Regione che iscriverà più di 120 soci avrà diritto a cooptare nel Consiglio Nazionale un nominativo della provincia con più iscritti che si andrà ad aggiungere al numero stabilito;
ART. 20
Modifiche Statutarie:
eventuali modifiche dello Statuto sono di competenza del Congresso Nazionale, che vi provvede con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli iscritti presenti.