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STATUTO PLI

Statuto del Partito Liberale Italiano (PLI)

Art. 1. Principi, fini e simbolo

1. Il Partito Liberale Italiano (d’ora in poi «Partito» o «PLI») e’ una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale, facendo valere il principio di Liberta’, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attivita’ pubblica e privata.

2. Il Partito fa propri i principi del «Manifesto di Oxford 1947», della «Dichiarazione di Oxford 1967», e dell’«Appello di Roma 1981», approvati dall’Internazionale Liberale, nonche’ quelli del
documento «La Societa’ Aperta» approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.

3. Il Partito si pone in continuita’ politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del luglio 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionale la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.

4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito puo’:

  • promuovere iniziative politiche ed elettorali;
  • elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di liberta’;
  • istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
  • stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
  • promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;
  • incoraggiare l’utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della liberta’;
  • promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all’affermazione dei principi di liberta’ in ogni attivita’ pubblica e privata.

5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico, sempre salvo restando la piu’ ampia liberta’ di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.

6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi e’ la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.

7. Il Partito ha sede legale in Roma, in Via Romagna n. 26.

8. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale, pur essendo modifiche statutarie, sono deliberate dalla Direzione Nazionale.

9. Il Partito puo’ federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione, mediante accordi deliberati dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2. Iscrizione

1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell’Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di eta’. Per soggetti non cittadini dell’UE l’iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivoe passivo.

3. L’iscrizione al Partito comporta l’espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonche’ l’accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.

4. L’iscrizione al Partito e’ individuale ed annuale; essa comporta l’accettazione dello Statuto nonche’ il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.

5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.

6. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 ( «Codice della privacy»). Il Partito nella persona del Segretario Nazionale e’ il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le finalita’ e le modalita’ del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare l’indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.

7. Negli organi collegiali del partito sia nazionali che periferici debbono essere presenti i rappresentanti dei due sessi secondo lo spirito dell’Art. 51 della costituzione.  La Direzione Nazionale ha il compito di fissare le soglie minime di presenza senza il raggiungimento delle quali l’organo non potra’
essere insediato. In sede di definizione delle candidature nazionali regionali o comunali debbono essere rispettati i medesimi criteri.

8. Non puo’ essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico Nazionale, ovvero svolga attivita’ politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, (salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale) ed in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, decade automaticamente da iscritto al PLI. Tale decadenza viene pronunciata, in via d’urgenza dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, (salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato dei Garanti, se sollecitato dall’interessato).

9. L’ iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attivita’ politica di rilievo e’ invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale, ed in tal caso l’iscrizione s’intende immediatamente accettala senza necessita’ di seguire la procedure di cui all’art. 3, commi 6, 7 ed 8.

10. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall’elenco degli iscritti al Partito per incompatibilita’ e’ invalida se non preceduta
dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

Art. 3. Modalità di iscrizione

  1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall’art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l’apposito modulo, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
  2. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l’intero anno in corso.
  3. La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ciascun anno.
  4. L’iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell’anno successivo sarà considerato automaticamente in mora, in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l’anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.
  5. L’organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell’iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.
  6. In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l’ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all’iscrizione.

Art. 4. Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Liberale Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.

2. Il Partito Liberale Italiano è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

3. Il Partito ha adottato un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circo- lare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.

I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

Art. 5. Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

  • essere compiutamente informata così da garantirne l’effettiva partecipazione alla vita interna del partito, così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;
  • partecipare all’elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
  • esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;
  • esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
  • promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;
  • partecipare all’elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;
  • in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell’organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
  • presentare ricorso all’organismo di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

  • rispettare le regole dello Statuto;
  • concorrere con il proprio impegno all’azione politica del Partito;
  • pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito;
  • sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito;
  • osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell’esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell’iscrizione:

  • il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione;
  • la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

4. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l’organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza

dei presenti, salvo quanto previsto per la Direzione Nazionale e per il Consiglio Nazionale. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Art. 6. Principi inderogabili per gli Statuti

Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statu- to in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

Art. 7. Autonomia politica e finanziaria

A ciascuna Direzione regionale e provinciale nonché alle sezioni è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 8. Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la Direzione Nazionale può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l’amministrazione ordinaria. I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.

2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed è l’unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

3. La Direzione Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell’organo collegiale inferiore interessato può annullare il provvedimento della Segreteria regionale.

Art. 9. Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall’istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.

2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Art. 10. I Gruppi Parlamentari e Consiliari

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Liberale Italia- no hanno piena autonomia per la loro gestione nell’ordinaria attività istituzionale.

2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le de- liberazioni dell’organo politico corrispondente.

Art. 11. Adesione di enti collettivi

1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d’ispirazione liberale, nazionali o locale, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; queste enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di «aderenti» al Partito.

2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l’ente collettivo e la Segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale; nei casi di urgenza, la Segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione.

3. L’eventuale opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le contestazioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta.

Art. 12. Dimissioni

1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l’organo territoriale competente ai sensi dell’art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla relativa Segreteria.

2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all’interno del Partito.

3. Chi sia in quel momento componente di assemblee elettive ov- vero membro di organi di governo locale o Nazionale perde automaticamente il diritto di rappresentare il Partito all’interno della rispettiva Istituzione.

4. Eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.

5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associative o di eventuali contributi straordinari.

Art. 13. Organi nazionali e territoriali del partito

1. Sono organi nazionali del partito:

  • il Congresso Nazionale;
  • il Consiglio Nazionale;
  • la Direzione Nazionale;
  • uno o più Presidenti d’Onore;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Segretario Nazionale;
  • il Coordinatore Nazionale Organizzativo; il Presidente del Consiglio Nazionale;
  • il Tesoriere Nazionale;
  • il Comitato di Garanzia e Orientamento;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi territoriali del partito si articolano come segue:

  • Congresso Regionale, Provinciale o Comunale;
  • Direzione Regionale, Provinciale o Comunale;
  • Presidente Regionale, Provinciale o Comunale;
  • Segretario Regionale, Provinciale o Comunale;
  • Tesoriere Regionale, Provinciale o Comunale.

Art. 14. Sistema di votazione degli organi collegiali

1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale (e con eventuale premio di maggioranza), sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati.

2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrò depennato dalla lista successivamente presentata.

3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell’assemblea competente per l’elezione.

4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà il 55% dei seggi dell’organo eligendo salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.

5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale.

6. Risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine dl lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e così si procederà anche per eventuali successive vacanze.

7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quelle dei candidati della lista, o, per successive dimissioni, non vi siano altri più dei non eletti, il primo presentatore della relativa mozione dovrà comunicare alla Presidenza dell’organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.

8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.

8-bis. Le eventuali minoranze possono proporre mozioni e ordini del giorno indipendentemente dalla loro consistenza numerica e l’assemblea ha l’obbligo di prenderle in esame e di porle in votazione e di darne notizia in sede di stesura dei verbali.

9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell’assemblea.

10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione o consenso.

Art. 15. Sistema di elezione per gli organi monocratici

1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall’assemblea, rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidate ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione.

2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. Se vi è un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.

Art. 16. Elezione dei delegati ai Congressi Nazionali e Regionali

1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.

2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati sulla base del numero di iscritti nella provincia, nei limiti fissati dai successivi com- ma 3,4 e 5, e nei seguenti termini:

  • un delegato ogni tre iscritti;
  • tutte le province della stessa regione con meno di tre iscritti ver- ranno per l’occasione accorpate ed i relativi iscritti verranno convocati dal Segretario regionale per l’elezione dei delegati che complessivamente rappresenteranno le province interessate, sulla base del parametro sub a).

3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Par- tito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti.

4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l’elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell’occasione.

5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabili al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparentati.

6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti comma potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica cello Statuto.

7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l’art. 7.

8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può rice- vere alcun mandato imperativo.

9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri dele- gate che si siano dovuti allontanare nel Corso del Congresso, purché la delega sia convalidata dall’Ufficio di Presidenza o dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso.

Art. 17. Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.

2. Al Congresso Nazionale spetta:

  • la definizione dell’indirizzo politico generale del Partito; l’elezione del Consiglio Nazionale;
  • l’approvazione delle modifiche statutarie;
  • la decisione di scioglimento del partito.

3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).

4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell’art. 9.

5. L’ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.

6. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali delle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.

7. Dieci giorni prima della data dell’inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l’elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.

8. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi, in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l’elezione dei delegati.

9. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposi- to regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.

10. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parole ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:

  • Segretari Regionali in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso;
  • parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato;
  • membri del Comitato dei Garanti;
  • membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente;
  • il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale Italiana;
  • i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.

11. la Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.

12. Il Congresso Nazionale elegge i membri del Consiglio Nazionale collegati a mozioni politiche a norma dell’art. 7.

13. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute, i relative Segretari restano in carica per l’ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti devono convo- care nei successivi sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.

Art. 18. Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l’organo promotore e coordinatore dell’azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale.

3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successi- va al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente dell’assemblea congressuale, con all’ordine del giorno l’elezione di:

  • uno o più Presidenti d’Onore;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Segretario Nazionale;
  • il Coordinatore Nazionale Organizzativo; il Tesoriere;
  • il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo; la Direzione Nazionale;
  • il Comitato dei Garanti;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi varia- bile tra cinquanta e ottanta, come stabilito dal Congresso all’atto della relative elezione, oltre i membri di diritto.

5. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:

  • il o i Presidenti d’Onore, il Presidente Nazionale e l’eventuale Vice-Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed i membri della Direzione Nazionale;
  • gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Par- lamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presi- denti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di Comuni capoluoghi di provincia;
  • i Segretari Regionali del Partito.

6. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:

  • sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;
  • sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri.

7. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l’esercizio delle competenze, eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una vol- ta verificato, ad inizio di seduta, l’esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno. I componenti che risultano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.

9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l’elezione degli organi previsti ai precedenti commi 5 e 6, si precede a scrutinio segreto, se non vi sono candidature alternative, si potrà procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso.

10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente, con ratifica del Consiglio.

Art. 19. Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.

2. La Direzione Nazionale è composta da cinque a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.

3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d’Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell’organizzazione giovanile o suo sostituto, nonché i parlamentari nazionali in carica, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.

4. Su proposta del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

5. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale d’intesa col Segretario Nazionale.

6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività, a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.

7-bis. La Direzione nazionale fissa di anno in anno la quota dell’importo che spetta alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali per le iscrizioni effettuate e l’eventuale raccolta fondi.

8. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari per la gestione provvisoria del- le attività del Partilo al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni.

Art. 20. Presidente d’Onore

1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o più Presidenti d’Onore in ragione del contributo fornito per l’affermazione degli ideali liberali e dell’attività del Partito;

2. Chi sia stato eletto a tale onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 21. Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dell’unità del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale, del Comitato dei Garanti, della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute.

Art. 22. Il Presidente del Consiglio Nazionale

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

2. È membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato dei Garanti e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

Art. 23. Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è l’organo esecutivo del Partito. Egli è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o più Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria;

4. Può delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 24. Coordinatore Nazionale Organizzativo

Il Coordinatore Nazionale Organizzativo è eletto dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti al Partito e rimane in carica sino alla conclusione del successivo Congresso.

Affianca il Segretario Nazionale nello svolgimento delle proprie mansioni.

È il responsabile della organizzazione territoriale del Partito per tutto il territorio nazionale, con facoltà di intervento, sull’organizzazione territoriale sia come attività di coordinamenti che, in caso di assenza o carenza, in via sostitutiva.

Egli inoltre organizza e promuove eventi ed altre iniziative tematiche di approfondimento.

È membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato dei Garanti e della Segreteria Nazionale.

Art. 25. Presidente e Segretario Nazionale

Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo del Partito.

Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facoltà di concedere le deleghe per l’utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Art. 26. Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell’amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica secondo i criteri definiti dalla Direzione Nazionale che dovrà essere informata periodicamente (almeno ogni trimestre) sull’andamento economico finanziario del partito e secondo criteri di massima trasparenza arrivando alla pubblicazione del bilancio del partito una volta approvato dalla Direzione Nazionale.

1-bis. ferma restando la responsabilità dei segretari regionali e provinciali sulla loro gestione economica e finanziaria dell’organo periferico di competenza il Tesoriere Nazionale ha la facoltà di eseguire tutti i controlli amministrativi del caso assicurando la massima trasparenza alla gestione dei singoli organi e rendendo conto del loro operato alla Direzione Nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e dura in carica sino all’elezione del suo successore.

3. È membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

4. Ha l’obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.

5. Ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l’approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.

Art. 26-bis.

È istituito il responsabile dei procedimenti disciplinari, che viene- nominato dalla Direzione Nazionale con maggioranza almeno dei 2/3 dei componenti, con i seguenti compiti:

1) promuovere eventuali azioni disciplinari nei casi di comportamenti che violano lo statuto;

2) istruire i ricorsi di parte aventi natura disciplinare e dichiarare preliminarmente l’eventuale improcedibilità;

3) sottoporre al Collegio dei Probiviri i procedimenti disciplinari per adottare le decisioni dopo adeguato contraddittorio.

Art. 26-ter.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dal Consiglio Nazionale, che al loro interno nominano un Presidente.Esamina e delibera in ordine ai ricorsi promossi o istruiti dal responsabile dei procedimenti disciplinari. Si pronuncia altresì su eventuali reclami avverso la determinazione di improcedibilità del responsabile dei procedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri decide entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto iniziale, termine eventualmente prorogabile fino a un massimo di altri 60 nei casi più complessi.

Il Collegio deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti congrui termini non inferiori a giorni 15 per deduzioni o contro deduzioni.

Art. 26-quater.

Il Collegio dei Probiviri per la violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti può comminare la sanzione dell’ammonizione, della sospensione per un periodo non superiore ad un anno, ovvero dell’espulsione a seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 27. Comitato di Garanzia e di orientamento

1. Il Comitato di Garanzia e orientamento è l’organo di alta rappresentanza politica e di garanzia del partito, che individua la strategia di lungo termine del Partito ed in particolare ha il compito di tracciare il percorso per l’unità di tutto il mondo liberale.

2. È composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale, nonché dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Coordinatore Nazionale Organizzativo.

3. I membri del Comitato di Garanzia e di Orientamento durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Il Comitato di Garanzia e Orientamento è presieduto dal Presidente del Partito e decide definitivamente in grado d’appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri.

5. Il Comitato per le sue specifiche funzioni di giurisdizione disciplinare interne e di altro orientamento politico, può essere composto anche da non iscritti al Partito.

6. Al Comitato di Garanzia e Orientamento sono appellabili le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di giorni 10 per eventuali contro deduzioni, modificando, riducendo od aumentando di intensità le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.

Art. 28. Ricorsi

1. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

2. Con il Regolamento di cui all’articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

Art. 29. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.

2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le con- dizioni si applica il comma 10 dell’art. 7.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

5. È compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verifica- re il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.

6. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell’interesse del Partito.

Art. 30. Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale del Partito è convocato dal Segretario Regionale uscente, d’intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale, per la determinazione della linea politica regionale, nell’ambito della linea nazionale del Partito, e per l’elezione degli organi regionali.

2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:

  • i delegati all’ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell’art. 9;
  • i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato;
  • i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;
  • i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;
  • i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione;
  • i Segretari Provinciali del Partito della regione;
  • il Segretario Regionale dell’organizzazione giovanile;
  • i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regio- nale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch’essa collegata alla medesima mozione politica.

5. In caso di scioglimento della Direzione Regionale per qualsivoglia motivo o di costituzione dell’organo regionale in epoca successiva al termine di cui al comma 1, invece dei delegati di cui alla lettera a) parteciperanno un rappresentante ogni tre iscritti, come previsto al precedente art. 9.

Art. 31. Direzione, Presidente e Segretario Regionale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.

2. La Direzione Regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, se- condo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell’elezione: una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri elettivi.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i Segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano stati parlamentari nazionali o regionali, ed il Segretario Regionale dell’organizzazione giovanile.

4. La Direzione Regionale può nominare, tra gli iscritti della regione, uno o più Presidenti d’Onore in ragione del contributo fornito per l’affermazione degli ideali liberali e dell’attività di Partito nell’ambito regionale.

5. Chi sia nominato a tale onore è membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale.

6. La Direzione Regionale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

7. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, d’intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Regionale.

8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.

10. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri del- le Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali, ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello.

11. Il Segretario Regionale è l’organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; può nominate, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria a cui può affidare particolari compiti operativi.

12. Il segretario regionale è anche il responsabile delle attività economiche e finanziarie della struttura regionale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilità della propria gestione.

Art. 32. Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale del partito viene convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, ogni due anni o quando previsto dallo Statuto, per l’elezione della Direzione Provinciale, del Segretario Provinciale e del Presidente Provinciale e determina la linea politica generale del partito a livello provinciale, nell’ambito della linea nazionale e regionale.

2. Al Congresso Provinciale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti al Partito della provincia, appositamente convocati dal Segretario Provinciale con almeno dieci giorni di preavviso.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Provinciale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Provinciale, candidati in lista anch’essa collegata alla medesima mozione politica.

Art. 33. Direzione, Presidente e Segretario Provinciale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.

2. La Direzione Provinciale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell’elezione.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che sia- no o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali del Comune capoluogo, il presidente regionale d’onore, il presidente ed il segretario regionale che sia- no iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell’organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo.

4. La Direzione Provinciale può eleggere, tra gli iscritti della provincia, uno o più Presidenti d’Onore in ragione del contributo fornito per l’affermazione degli ideali liberali e dell’attività del Partito nell’ambito provinciale.

5. Chi sia stato nominato a tale onore è membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della Segreteria Provinciale.

6. La Direzione Provinciale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

7. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, d’intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.

8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.

10. La Direzione Provinciale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito a livello comunale.

11. Il Segretario Provinciale è l’organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.

12. Il segretario Provinciale è anche il responsabile delle attività economiche e finanziarie della struttura provinciale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilità della propria gestione.

Art. 34. Sezione Comunale

1. La Sezione Comunale è l’unità territoriale di base del Partito; ad essa compete il coordinamento e la rappresentanza politica del Partito in ambito comunale, nell’ambito della linea politica deliberata dalla Direzione Provinciale.

2. Per la costituzione di una Sezione Comunale occorrono almeno cinque iscritti, che possono essere residenti anche in comuni viciniori, previa autorizzazione del Segretario Provinciale competente.

3. In ogni Sezione Comunale è obbligatorio tenere l’elenco aggiornato degli iscritti ed almeno una copia dello Statuto del Partito.

4. Per gli organismi direttivi delle Sezioni Comunali valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano la struttura ed il funzionamento degli organi provinciali.

Art. 35. Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione territorialmente competente.

2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d’intesa col Presidente, di convocare l’assemblea o il congresso territorialmente competente per l’elezione dei membri mancanti.

3. Durante detto periodo l’interim delle direzioni sarà esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione immediatamente sovraordinata.

Art. 36. Organizzazione Giovanile

1. In seno al Partito è costituita un’organizzazione giovanile attualmente denominata Gioventù Liberale Italiana (GLI) che persegue i medesimi scopi del Partito ed è ad esso organica.

2. L’organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l’idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l’affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.

3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l’azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.

4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell’organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.

5. Il rappresentante politico territoriale dell’organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.

6. Appartengono automaticamente all’organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.

7. L’organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.

8. In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale dell’organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale può nomina- re un commissario, avente i requisite di cui al comma 6, con il compi- to di gestire l’ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.

Art. 37. Quote associative, finanziamento, bilancio

1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la Direzione Nazionale fissa l’ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l’anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell’anno precedente.

2. La quota annua di iscrizione per gli appartenenti all’organizzazione giovanile si intende stabilita nella metà della quota ordinaria.

3. Il Partito può ricevere contributi, liberalità e donazioni sia dagli associati, sia da soggetti terzi.

4. Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi deve iscritto nel bilancio del Partito.

5. Il Partito può ricevere, nei modi e termini previsti dalla legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici.

6. La Direzione Nazionale, le Direzioni territoriali e l’organizzazione giovanile, negli ambiti di rispettiva competenza, possono deliberare l’introduzione di contributi volontari a carico degli iscritti che ricoprano incarichi istituzionali ai rispettivi livelli.

7. La Direzione Nazionale può promuovere raccolte straordinarie di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria.

8. In ogni caso, gli organi locali del Partito devono provvedere al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributo volontari a carico dei rispettivi iscritti.

9. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.

10. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all’approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l’anno successivo.

11. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Art. 38. Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte

1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati in rappresentanza del Partito presso organi istituzionali hanno l’obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.

2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato.

3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.

Art. 39. Referendum

1. In casi di straordinaria importanza, la Direzione Nazionale può promuovere, anche con modalità telematiche, referendum consultivi tra gli iscritti, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilità di accesso ai soli iscritti, la privacy dei partecipanti e la genuinità del risultato.

Art. 40. Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell’argomento nell’ordine del giorno.

2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Congresso Nazionale.

3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale.

4. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, potrà essere deliberata dalla Direzione Nazionale del Partito.

Art. 41. Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegali del precedente Congresso.

2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purché l’argomento sia stato esplicitamente messo all’ordine del giorno.

3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.

4. Con l’atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.

5. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.

6. L’eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.

Art. 42. Norme Finali

a) L’anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Partito, adeguando- si alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs. n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.

b) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico- finanziaria, le disposizioni contenute nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché nel D.L. 149/2013, convertito nel- la Legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applica- bilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile per la tenuta amministrativa delle società nonché dalle vigenti norme in materia fiscale.

Art. 43. Norma transitoria

Il Presidente, il Segretario ed il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito sono autorizzati, anche disgiuntamente, ad apportare al presente Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.

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