Richiesta di modifica della legge n. 122 del 30 luglio 2010

La legge n. 122 del 30 luglio 2010 all’art. 29 ha previsto che l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate è immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1 luglio 2011. In sostanza, in base alla succitata normativa, decorsi 60 giorni dalla notifica, gli avvisi di accertamento sono ora esecutivi e non è più necessario emettere la cartella esattoriale, poichè l’agente della riscossione (Equitalia SpA) può subito dar corso all’esecuzione forzata.

La suddetta procedura, assolutamente penalizzante per i contribuenti, è stata appena attenuata con il decreto legge sullo sviluppo (n. 70 del 13/05/2011) che ha stabilito all’art. 7, comma 2, lett. n), che in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, il contribuente è comunque tenuto a corrispondere il 50% dell’avviso e non si procede all’esecuzione per il residuo fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno. In queste ore –in sede di conversione del decreto legge- la percentuale è stata ridotta al 30% e i 120 giorni portati a 180.

Semplificando ulteriormente: dal 1 Luglio 2011 (fra pochi giorni) il Fisco -in base a propri autonomi accertamenti e senza il controllo di alcun Giudice- potrà chiedere ai Cittadini il pagamento di somme per IRPEF-IVA-IRAP e i Cittadini o dovr anno pagare scaduti 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento. Oppure potranno far ricorso al Giudice Tributario che per 180 giorni potrà sospendere l’esecuzione, fermo però il pagamento del 30% delle somme indicate dal Fisco.

IN OGNI CASO DAL 60 GIORNO, IL FISCO (EQUITALIA) POTRA’ FARE AZIONI CAUTELARI CONTRO IL CITTADINO A GARANZIA DELLA PRETESA TRIBUTARIA IPOTECANDO LA CASA O L’AZIENDA; BLOCCANDO CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI; METTENDO LE GANASCE ALLE AUTOVETTURE.

Si torna in sostanza cosi’ al medioevale istituto del SOLVE ET REPETE (paga e poi chiedi il rimborso), quando il Principe senza controllo prendeva i soldi ai sudditi; salvo poi dopo anni dire che si era sbagliato.

In tale situazione –evitando fiumi di parole che ben potrebbero spendersi sul tema- i Liberali Pugliesi hanno inviato l’allegata email ai deputati FUGATTI-DI CAGNO ABBRESCIA-FRANZOSO-SANINO-SOGLIA-PEPE-LEONE-NOLA-PIONATI (tutti componenti delle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati) per chiedere energicamente la modifica di tale mostruosità giuridica e di tale vessazione del Cittadino, messa in atto dal Popolo della Libertà:

“Gent.le Onorevole, sarà certamente informato che nel corpo del dl sviluppo all’esame della Sua Commissione vi è una norma a modifica dell’art.29 L. 122/2010 che prevede -a far data dal 1-7-2011- l’esecutività immediata degli accertamenti fiscali.

La norma reintroduce il principio del solve et repete (paga e poi ripeterai) proprio degli Stati assolutistici che nessun rispetto hanno per il Cittadino Contribuente. Ed infatti una parte (il Fisco) ritiene che l’altra (il Cittadino) debba pagare taluni importi per IVA-IRPEF-IRAP e -prima che un Giudice Tributario Terzo abbia accertato che la pretesa è legittima- può intraprendere le azioni cautelari ed esecutive a tutela del PRESUNTO CREDITO FISCALE (ganasce-blocco conti correnti-ipoteche-blocco pagamenti pa).

In tale situazione Le chiediamo di audire Vostri esperti fiduciari in materia tributaria per avere conferma dell’abnormità della norma e del gravissimo pregiudizio che arreca al Cittadino Contribuente. E di emendare la norma ABROGANDOLA ovvero prevedendo che detti accertamenti diventano –a tutti i fini- esecutivi DOPO 12 MESI, in modo che il Cittadino possa utilmente adire l’Autorità Giudiziaria Tributaria senza essere in alcun modo pregiudicato dalle pretese –ancora incerte- fiscali.”

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