Quirinale e Procura, un conflitto opportuno

Nel momento in cui la Corte Costituzionale si appresta a valutare l’ammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, credo sia il caso di fare il punto della situazione con qualche riflessione aggiuntiva rispetto alla mia sintetica dichiarazione di qualche giorno fa.

Circa il giudizio di ammissibilità, impropriamente anticipato daiboatos di questi giorni, credo che in fondo nessuno abbia mai nutrito dubbi; si tratta in questo momento di valutare soltanto se il conflitto sia realmente esistente, e se esso verta tra “poteri” dello Stato.

Nella specie, il conflitto sulle modalità di distruzione di quelle bobine indubbiamente c’è, mentre nessuno può negare che quello del Quirinale sia un “potere”, ovviamente monocratico in quanto concentrato in una sola persona, e che quello dei magistrati inquirenti sia anch’esso un altro “potere”, questa volta “diffuso” in ragione della numerosità dei relativi uffici, ciascuno dei quali titolare dell’esercizio dell’azione penale.

E’ appena il caso di notare che ben diverso è il “potere politico”, per intenderci quello delle Camere o del Governo, che è per definizione “collettivo”, e che, ogni volta che intende sollevare un conflitto nei confronti degli altri poteri, deve passare attraverso  una deliberazione collegiale.

Resta aperto il merito della questione, che sarà fatto oggetto di successiva valutazione, che mi auguro segua in tempi brevissimi proprio per sottrarre alle polemiche, fattesi roventi in queste settimane, una questione che sta impropriamente monopolizzando il dibattito politico quando invece ben poteva restare “confinata” sulle pagine delle riviste scientifiche e nelle discussioni tra i cultori del diritto.

Cercherò di farne in questa sede una valutazione di ordine giornalistico e tuttavia con qualche profilo di “scientificità” che, in una materia così tecnica, è inevitabile.

E’ ovvio che  ogni discussione in proposito va fatta alla luce della Costituzione; e questa, all’art. 90, chiaramente stabilisce che “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione“.

Anche in attuazione di tale norma costituzionale, l’art. 7, comma 3, della L. 19-1989 hastabilito che ” Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 (p. e. intercettazioni, etc., n. d. a.) se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica“.

Chi si è posto il problema della diversità di trattamento del Capo dello Stato rispetto alle c. d. altre “alte cariche” (presidenti delle Camere, della Corte Costituzionale, del Consiglio), non ha considerato che nessuno di questi Uffici, nonostante gli impropri tentativi sin qui fatti, gode della medesima copertura costituzionale, che non sarebbe comunque giustificata proprio perché il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87 Cost.), mentre quelle altre cariche rappresentano, sia nel sistema costituzionale, sia nell’immaginario collettivo,  solo una parte della Nazione, per intenderci quella che in quel momento ha vinto le elezioni.

Quanto al merito della questione, mentre non è mai esistito (almeno a partire dalla legge 19-1989) alcun dubbio circa la non intercettabilità “diretta” delle utenze telefoniche (e non solo) del Quirinale (salvo i casi tipici espressamente previsti), c’è ancora oggi chi prova a sostenere che la copertura costituzionale non riguarda le intercettazioni c. d. “indirette, vale a dire quelle che, disposte originariamente nei confronti di utenze terze, diano occasionalmente luogo alla registrazione di conversazioni del Capo dello Stato, col quale le utenze (legittimamente) intercettate siano entrate in contatto.

A me pare che ciò che vale per le intercettazioni “dirette”, dovrebbe valere anche per quelle “indirette” sulle utenze del Quirinale; se queste ultime fossero consentite, e ne fosse anche possibile l’ascolto, anche solo per dichiararne l’irrilevanza, ciò comporterebbe comunque una qualche valutazione, che il sistema non consente se non nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, e secondo le rigorose procedure espressamente previste dalla legge per tali limitate ipotesi.

E se si dovesse seguire, anche per queste intercettazioni, la normale procedura  di legge (art.li 266 e segg. c. p. p), anche solo ai fini della successiva distruzione, tutto il materiale raccolto finirebbe per circolare tra giudici e difensori, così divenendo automaticamente pubblico e quindi vanificando la copertura di riservatezza stabilita dalla Costituzione e dalla Legge per il Capo dello Stato.

Questa, che mi sembra una conclusione assolutamente logica ed in linea col sistema delle fonti, non risulta tuttavia esplicitamente recepita dalla normativa, che soffre di un apparente vuoto, che ha propiziato in proposito la diversità di opinioni tra Quirinale e Procura, e che la Consulta sarà chiamata a colmare proprio a seguito del conflitto.

Il quale, è bene ribadirlo, per un verso, è un termine giuridico asettico in quanto non sottende alcuna valutazione negativa nei confronti della Procura di Palermo, e, per altro verso, non ha nulla a che fare con le indagini in corso, che in ragione di esso non hanno sin qui subìto e non subiranno alcuna interferenza.

Per la verità, a me sembra che già oggi una lettura della normativa “costituzionalmente orientata” avrebbe potuto far propendere per l’immediata sospensione dell’ascolto e/o per l’immediata distruzione delle intercettazioni.

Proprio questa è stata l’impostazione seguita nella risposta data dal Ministro della Giustizia Flick il 7 marzo 1997 (che rappresenta l’unico precedente in termini) in risposta all’interpellanza proposta dall’ex presidente Cossiga con riferimento all’intercettazione di una conversazione “indiretta” tra il Presidente Scalfaro e l’a.d. della Banca Popolare di Novara.

Nell’occasione Flick evidenziò che non poteva essere rimessa al sindacato successivo dell’autorità giudiziaria la distinzione tra atti riconducibili all’esercizio delle funzioni ed atti estranei a tale esercizio; altrimenti, si finirebbe per affidare alla Magistratura una valutazione sugli atti riferibili al profilo funzionale dell’attività del Capo dello Stato, nonostante il nostro ordinamento ne preveda la totale irresponsabilità.

Lo stesso Flick ammise però che quella da lui formulata era una “ricostruzione frutto di una interpretazione sistematica” della normativa in materia.

Era quindi da attendersi in materia una specifica iniziativa che traducesse in legge quell’interpretazione sistematica, e tuttavia negli ultimi quindici anni il Parlamento, cui toccava di provvedere, ma in tutt’altre faccende affaccendato, si è ben guardato dall’intervenire, fosse anche con una norma di interpretazione autentica che avrebbe evitato tutte le ingiuste ed infondate polemiche di queste ultime settimane.

Da qui l’estrema opportunità dell’iniziativa del Quirinale, che finalmente consentirà alla Consulta di risolvere il conflitto, se del caso sollevando d’ufficio, dinanzi a sé stessa, un’apposita questione di legittimità costituzionale, e così scrivendo, in questa delicata materia, una parola definitiva che eviti, in futuro, il ripetersi di consimili questioni.

Con il che si rende evidente che il conflitto sollevato da Napolitano non è a tutela della sua persona, ma piuttosto a tutela delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, quello di oggi e quelli di domani.

Tratto da Rivoluzione Liberale

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