Proposta di Legge dell’On. Fabio Gava
Disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici e Società a totale o prevalente partecipazione pubblica.
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Onorevoli Colleghi! Con la presente Proposta di Legge si intende risolvere il grave problema di molte aziende che vantano crediti nei confronti dello Stato, delle Agenzie statali, degli Enti territoriali, delle Aziende e delle Società a totale o prevalente partecipazione di capitale pubblico.
Il cronico ritardo nei pagamenti di tutte le commesse pubbliche rappresenta un costo elevatissimo per le Imprese creditrici e, in un periodo di grave crisi come l’attuale, comporta il rischio concreto di fallimento con conseguente perdita di posti di lavoro come da molte parti viene segnalato.
Il provvedimento proposto costituirebbe, con il semplice compimento di un atto dovuto, (l’immediato pagamento dei debiti scaduti) un significativo aiuto alle aziende che lavorano con le Pubbliche Amministrazioni, le quali non si sarebbero costrette a sostenere gli oneri connessi all’esposizione bancaria e rassicurerebbe quegli imprenditori e quei lavoratori che, di fronte ad un eventuale e probabile dissesto delle relative imprese, potrebbero vedere vanificati i propri sforzi e perdere la fonte di sussistenza.
L’Articolo 2 prevede che le Imprese o le Persone fisiche possano compensare i propri crediti per far fronte ai pagamenti delle scadenze fiscali relative a qualsiasi tributo, dimostrando che quanto preteso sia certo liquido ed esigibile e che l’Amministrazione di riferimento abbia ricevuto la fattura e sia stata regolarmente messa in mora.
Il successivo articolo 3 prevede, in alternativa, di ottenere da parte degli Istituti di credito, finanziamenti corrispondenti alle partite creditorie. Il costo sarebbe limitato, perché. Automaticamente, finirebbe col porre in opera procedure più efficienti per accelerare la spesa pubblica. Nel caso di ricorso al sistema bancario, verrebbe posto, in capo ai soggetti debitori, un tasso pari all’Euribor più lo 0.50% per il tempo necessario alla liquidazione di quanto dovuto.
Si tratta in sostanza di trasferire, come appare giusto, il costo per il ritardato pagamento dal creditore al debitore. Tuttavia si eviterebbe a carico della Pubblica Amministrazione l’aggravio di più costosi interessi moratori. Allo stesso tempo, in una fase di obiettiva restrizione creditizia si eviterebbe alle imprese di incorrere in situazioni di illiquidità e, quindi, di appesantire eccessivamente i propri bilanci e di esporsi al rischio di fallimento per esclusivo fatto e colpa dell’inerzia di soggetti pubblici o a prevalente capitale pubblico.
Art. 1
Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Agenzie, gli Enti pubblici territoriali, le aziende e le società pubbliche o a prevalente capitale pubblico, o comunque di cui lo Stato o altri Enti territoriali abbiano il controllo, devono effettuare i pagamenti alle ditte fornitrici o appaltatrici o, comunque, a tutti coloro i quali abbiano con esse rapporti economici, entro 60 giorni dalla emissione della fattura, accompagnata dalla richiesta del relativo pagamento.
Art.2
Le imprese o le persone fisiche creditrici, trascorso il termine di cui all’art. 1, potranno dichiarare che intendono compensare le somme dovute con i versamenti fiscali, concernenti qualunque tributo e a qualsiasi titolo dovuti. L’Amministrazione finanziaria sarà obbligata ad accettare e quietanzare il pagamento delle somme, con la semplice dimostrazione del credito e dell’avvenuto decorso del termine di cui all’art.1.
Art.3
1- In alternativa , le imprese o le persone fisiche di cui all’art. 1, fornendo la documentazione di cui al precedente articolo, potranno utilizzare i propri crediti scaduti, purché certi liquidi e esigibili, comprensivi delle spese e degli interessi maturati fino alla data della cessione, per ottenere dagli Istituti bancari operati nel territorio nazionale, le somme relative,secondo quanto previsto dal seguente art.4.
2- A tale scopo le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato rilasceranno entro lo stesso termine di cui all’art. 1 una certificazione del credito dovuto alle ditte fornitrici.
Art.4
- Dalla data della cessione e della corresponsione del relativo finanziamento competono all’istituto bancario gli interessi in misura pari al tasso Euribor a 6 mesi, aumentato dello 0,50 %
- Il pagamento degli interessi calcolati a norma del precedente comma è assistito dalla garanzia dello Stato e verrà corrisposto dall’Ente pubblico debitore.
On. Fabio Gava
On. Giustina Destro
On. Luciano Sardelli