Il Parlamento tra legittimità e legittimazione
C’era una volta un tempo in cui il rapporto tra politica e cultura era molto stretto. Questo produceva, oltre ad un solido legame tra le radici ideali e le conseguenti proposte programmatiche, un dibattito più alto, perché fondato sulla conoscenza dei presupposti giuridici, storici, sociali e filosofici di ogni argomento in discussione.
Oggi domina la più spudorata improvvisazione, che risulta più dannosa del populismo, del qualunquismo e del personalismo dilaganti. I grandi commentatori politici dei giornali del passato, riuscivano a leggere le vicende quotidiane e a darne una rappresentazione convincente, anche se quasi sempre influenzata dall’orientamento ideologico di ciascun autore. Si potevano quindi sollevare accuse di faziosità e partigianeria, ma non sarebbe mai stato possibile assistere al dilagare dell’odierna supponente ignoranza.
Di fronte ad un vuoto culturale immenso, altri poteri hanno svolto un ruolo di supplenza, da quello burocratico, a quello particolarmente pervasivo dei media, a quello giudiziario, in tutte le diverse articolazioni (amministrativa, tributaria, inquirente, giudicante).
Analogamente la Corte Costituzionale, di fronte alla impotenza del Parlamento, è stata chiamata più volte ad intervenire per colmare vuoti legislativi, contraddizioni evidenti rispetto ai principi della Carta Fondamentale, inadeguatezza della politica a rimediare ad errori ed aberrazioni legislative. Questo si è verificato per la Legge elettorale Calderoli, che, per un misto di opportunismo ed incapacità, le Camere non sono riuscite a cambiare.
La prima constatazione che si impone sulla recente pronuncia, riguarda la carenza del requisito fondamentale della immediata applicabilità della legge, quale risulta dall’amputazione operata dalla Consulta. Infatti ne viene fuori un sistema proporzionale con vari sbarramenti, in contraddizione con la caratteristica innovativa conseguente alla eliminazione del premio di maggioranza, che ha fatto venir meno la necessità delle coalizioni medesime e quindi dei differenti livelli di sbarramento.
Il vulnus legislativo più rilevante, (riconducibile alla circostanza che il potere della Corte è di carattere esclusivamente abrogativo) discende dalla dichiarazione di illegittimità delle liste bloccate. Non essendo stato possibile, con la sentenza, prevedere la introduzione automatica del voto di preferenza, appare impossibile, senza un intervento legislativo del Parlamento, indire immediatamente nuove elezioni, come sarebbe stato logico dopo un simile pronunciamento. La Consulta, se avesse voluto evitare un vuoto così macroscopico, avrebbe dovuto abrogare l’intero impianto legislativo, riesumando per conseguenza la precedente legge, che aveva una sua coerenza sistemica. In realtà la Corte non ha voluto contraddire la sua errata pronuncia, palesemente influenzata politicamente, di due anni or sono, in cui respinse la richiesta di referendum popolare, presentata da un comitato popolare, del quale faceva parte il PLI, e che, in pochi giorni, durante un calda estate, aveva raccolto oltre un milione duecentomila firme.
Il culmine dell’ignoranza è stato raggiunto negli ultimi giorni con la polemica sui centocinquanta parlamentari, che devono la loro elezione allo spropositato premio di maggioranza previsto dal porcellum. Mostrando di non conoscere il principio fondante del nostro ordinamento giuridico, che tutela gli effetti degli atti formalmente coerenti con le norme di legge vigenti, (tempus regit actum) molti giornali hanno titolato e sprecato litri di inchiostro per inneggiare alla presunta illegittimità di tali rappresentanti del popolo. Non è vero. Il Parlamento eletto e proclamato secondo la legislazione allora vigente, non solo ha prodotto atti validi, ma è pienamente in grado di proseguire nel proprio compito. Altra questione è quella, che, nell’immediatezza della notizia della sentenza, abbiamo sollevato: cioè quella delle legittimazione. Per fortuna la ricchezza della lingua italiana e la lunga tradizione giuridica che abbiamo alle spalle, ci consente di distinguere tra legittimità e legittimazione, entrambe rilevanti, ma con portata tutt’affatto diversa. Appare di solare evidenza che, pur rimanendo in carica e nella pienezza delle proprie funzioni legislative, l’attuale Parlamento non può non apparire inevitabilmente delegittimato dalla pronuncia della Consulta e per tale ragione ne sarebbe stato auspicabile l’immediato scioglimento. Purtroppo la normativa residuale, dopo l’intervento della Corte, non consente il ricorso alle urne, senza un intervento legislativo. Di tale nuova condizione, che è politica ed etica, non giuridica, dovrebbero prendere atto le Camere, i partiti in esse rappresentati, ed, in primo luogo, il Capo dello Stato ed i Presidenti delle due Assemblee legislative, che dovrebbero adoperarsi con prontezza per una nuova legge elettorale, al fine di evitare la sopravvivenza (questa si incostituzionale) di una legge, che, dopo la mutilazione, non essendo automaticamente applicabile, impedisce di indire nuove elezioni, come sarebbe giusto ed opportuno, prolungando la vita di un Parlamento delegittimato.
La cultura del rispetto delle regole, specialmente quelle non scritte, appartiene alla superiore coerenza con i principi ed i valori democratici, proclamati solennemente nella Carta Costituzionale e di cui le forze politiche ed i media dominanti sembrano non curarsi assolutamente.
Tratto da Rivoluzione Liberale